BONIFICHE AMIANTO: DETRAZIONI FISCALI FINO AL 65%
Come ben noto l’amianto è stato inserito nella lista delle sostanze cancerogene per l’uomo. Si tratta infatti di un materiale che ricopriva fino a pochi anni fa, la maggior parte dei tetti delle nostre case.
Oggi la legge obbliga chiunque possegga questo materiale alla sua manutenzione. Per agevolare aziende e privati il Decreto Rilancio ha inserito la rimozione dell’amianto tra le detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione degli edifici; si tratta di agevolazioni fiscali che permettono una bonifica dell’area interessata a un costo irrisorio, con possibilità di abbinare a tale manovra anche l’installazione di pannelli fotovoltaici abbattendo notevolmente i costi. Vediamo nel dettaglio la bonifica dell’amianto con agevolazione fiscale fino al 65%.
La detrazione viene riconosciuta al 50% nel caso in cui si eseguono ristrutturazioni edilizie applicabili alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 per la bonifica e smaltimento dell’amianto e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare; ad esempio se si decide di rifare il tetto di una singola abitazione con coibentazione si può ottenere il bonus edilizio del 50%.
Se invece si esegue la rimozione o la sostituzione dell’amianto e si abbina a uno degli interventi di efficientamento energetico previsto dall’Ecobonus come, ad esempio, la sostituzione dell’amianto con pannelli fotovoltaici allora si può accedere alla detrazione fino al 65%.
Al 65% sono detraibili tutte quelle spese che riguardano la coibentazione dell’involucro opaco. Queste possono includere la ristrutturazione del tetto successivamente alla bonifica dell’amianto mediante l’utilizzo di materiali isolanti e pannelli coibentanti; questo perché rientrano nel bonus previsto per l’efficientamento energetico.
La detrazione può essere richiesta dalle persone fisiche e non è obbligatorio essere proprietari dell’immobile; basta infatti possedere un immobile in comodato dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore. Nelle detrazioni sono ammesse alcune tipologie di immobili tra cui edifici condominiali sia prime che seconde case, ed edifici unifamiliari ma solo per le prime case; devono necessariamente possedere un impianto di riscaldamento e non devono essere ancora in costruzione.
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